Art. 2.
(Tutela della salute nell'esercizio delle attività motorie e sportive).

      1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato, in possesso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22, o del diploma universitario conseguito presso gli ISEF. Nelle citate strutture, tale professionista svolge funzioni di direttore tecnico responsabile sia dell'applicazione dei programmi svolti, sia del rispetto delle normative antidoping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi

 

Pag. 4

all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.
      2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per l'esercizio dell'attività ai sensi del medesimo comma 1.
      3. Con propri provvedimenti, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.